Articolo 743 del codice di procedura penale
Art. 743. Deliberazione della corte di appello1.La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della liberta' personale non e' ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ((Ministro della giustizia)) trasmette gli atti al procuratore generale affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2.La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127 ((, nei termini di cui all'articolo 734)).
3.Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorita' giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso puo' essere prestato davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita' giudiziaria dello stato estero.
4.La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione ((per violazione di legge)) da parte del procuratore generale presso la corte di appello ((, dell'interessato e del difensore)).
2.La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127 ((, nei termini di cui all'articolo 734)).
3.Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorita' giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso puo' essere prestato davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita' giudiziaria dello stato estero.
4.La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione ((per violazione di legge)) da parte del procuratore generale presso la corte di appello ((, dell'interessato e del difensore)).