Articolo 442 del codice di procedura penale

Art. 442.
Decisione

1.Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis.Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2.In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze ((e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto)). Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo. (20) (116) (200)
3.La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso. 4.
Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2. (17) (30)
4.Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.(17) (30)

-------------AGGIORNAMENTO (17)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice". -------------AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1991, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1991, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale". -------------AGGIORNAMENTO (30)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (G.U. 1a s.s. 5/2/1992, n. 6) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice". -------------AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno". -------------AGGIORNAMENTO (200)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 210 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (che ha disposto la modifica del comma 2 del presente articolo).
Entrata in vigore il 19 luglio 2017
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