Articolo 114 del codice di procedura penale

Art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini1.E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2.E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3.Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (61)
4.E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5.Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6.E vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. (( E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. ))6-bis.E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7.E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
---------------AGGIORNAMENTO (61)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo "limitatamente alle parole "del fascicolo per il dibattimento , se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli"."
Entrata in vigore il 5 maggio 2004

Sentenze129


  • 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2016, n. 3727
    Provvedimento:
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    • 3. TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-01-17, n. 202300385
      Provvedimento:
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      • art. 162 d.lgs. n. 50/2016·
      • art. 24 L. n. 241/1990·
      • art. 329 Cod. Proc. Pen.·
      • diniego di accesso ai documenti amministrativi·
      • diritto di accesso agli atti amministrativi·
      • indagini penali e segreto investigativo·
      • principio di trasparenza amministrativa·
      • procedura di affidamento diretto·
      • sospensione del segreto investigativo·
      • tutela giurisdizionale del diritto di accesso

    • 4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300395
      Provvedimento:
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      • affidamento·
      • apporto di mezzi propri·
      • art. 114 e 329 cpp·
      • art. 129 cpp·
      • art. 52 d.lgs. 196/2003·
      • autotutela amministrativa·
      • compensazione delle spese·
      • diniego di concessione·
      • giurisdizione amministrativa·
      • irregolarità contabili·
      • prescrizione del reato·
      • principio di ne bis in idem·
      • proporzionalità e motivazione provvedimento·
      • prova della truffa·
      • recupero importo·
      • Regolamento UE 2016/679·
      • revoca contributo·
      • tutela della privacy·
      • valutazione delle risultanze istruttorie·
      • violazione garanzie partecipative

    • 5. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-08-08, n. 202304776
      Provvedimento:
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      • accesso agli atti amministrativi·
      • annullamento di atti amministrativi·
      • art. 24 L. 241/1990·
      • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
      • diritto di difesa·
      • gare di appalto segrete·
      • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
      • segreto industriale·
      • trasparenza amministrativa·
      • tutela dei diritti in sede di gara
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