Articolo 107 del codice di procedura penale

Art. 107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore1.Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne da' subito comunicazione all'autorita' procedente e a chi lo ha nominato.
2.La non accettazione ha effetto dal momento in cui e' comunicata all'autorita' procedente.
3.La rinuncia non ha effetto finche' la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4.La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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