Articolo 446 del codice di procedura penale

Art. 446. Richiesta di applicazione della pena e consenso((1.Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.
Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1))2.La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3.La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3. ((4.Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato))5.Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6.Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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