Articolo 333 del codice di procedura penale

Art. 333. Denuncia da parte di privati1.Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia e' obbligatoria.
2.La denuncia e' presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e' presentata per iscritto, e' sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3.Delle denunce anonime non puo' essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi