Articolo 545 del codice di procedura penale

Art. 545. Pubblicazione della sentenza1.La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2.La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3.La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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