Articolo 707 del codice di procedura penale

Art. 707. Rinnovo della domanda di estradizione1.La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano gia' stati valutati dall'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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