Articolo 13 del codice di procedura penale

Art. 13.Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali1.Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, e' competente per tutti quest'ultima.
2.Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu' grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma3.In tale caso, la competenza per tutti i reati e' del giudice ordinario.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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