Articolo 529 del codice di procedura penale

Art. 529. Sentenza di non doversi procedere1.Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2.Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o contraddittoria.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze355

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