Articolo 529 del codice di procedura penale
Art. 529. Sentenza di non doversi procedere1.Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2.Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o contraddittoria.
2.Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o contraddittoria.
2. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-03-13, n. 202400985Provvedimento:Leggi di più...- accertamento e richiesta restituzione somme indebitamente percepite·
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