Articolo 721 del codice di procedura penale

Art. 721.(( (Principio di specialita').))((1.La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa.
2.Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
3.Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4.La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
5.Il principio di specialita' non opera quando:
a)lo Stato estero ha consentito all'estensione;
b)l'estradato ha espresso il proprio consenso con le modalita' indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis;
c)l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.))
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017
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