Articolo 190 del codice di procedura penale

Art. 190. Diritto alla prova1.Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2.La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3.I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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