Articolo 543 del codice di procedura penale
Art. 543. Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno 1.La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale e' ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
2.La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3.Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile puo' provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
2.La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3.Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile puo' provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.