Articolo 407 del codice di procedura penale

Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari1.Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.
2.La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a)i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti ((dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis)) del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
b)notizie di reato cherendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; (108) (123)
c)indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d)procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
3.Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.
3-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
-------------AGGIORNAMENTO (108)
Il D.L. 27 settembre 1999, n. 330 convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 novembre 1999, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale". -------------AGGIORNAMENTO (123)
Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 9, comma 1 ) che "Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale".
Entrata in vigore il 10 marzo 2023

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