Articolo 11 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 11
(Trasferimenti del personale delle sezioni)
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, e' sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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