Articolo 11 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 11
(Trasferimenti del personale delle sezioni)
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, e' sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.
(Trasferimenti del personale delle sezioni)
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, e' sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.
2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-08, n. 202413734Provvedimento:Leggi di più...- art. 15 d.lgs. 271/1989·
- art. 21-octies l. 241/1990·
- dipendenza funzionale dalla magistratura·
- esclusione da corso di formazione dirigenziale·
- parere del Procuratore della Repubblica·
- procedimento amministrativo·
- promozioni degli ufficiali di polizia giudiziaria·
- sviamento di potere·
- vincolatività del parere del Procuratore della Repubblica·
- violazione delle garanzie partecipative