Articolo 205 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 205-bis.
(( (Irrevocabilita' del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria).
1. Quando e' previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non puo' essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.))
(( (Irrevocabilita' del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria).
1. Quando e' previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non puo' essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.))