Articolo 162 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 162
(Delega delle funzioni di pubblico ministero
in udienza dibattimentale)
1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione in apposito registro ed e' esibita in dibattimento.
2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega puo' essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.
3. Quando si presenta la necessita' di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.
4. Il ((giudice)) nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.
Entrata in vigore il 20 marzo 1998

Sentenze6


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-04-06, n. 202102768
    Provvedimento:
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    • carenza di interesse·
    • cessata materia del contendere·
    • commissione consultiva·
    • diniego di contributo statale·
    • diritto amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • ordinanza cautelare·
    • ordine pubblico e amministrazione trasparente·
    • principio di autotutela amministrativa·
    • principio di proporzionalità e ragionevolezza nella valutazione dei progetti·
    • riesame amministrativo·
    • teleconferenza e videoconferenza nelle commissioni·
    • tutela giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi·
    • valutazione dei progetti artistici·
    • violazione dei decreti ministeriali

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-12-02, n. 201035029
    Provvedimento:
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    • art. 4 d.lgs. n. 273/1989·
    • art. 72 dell'ordinamento giudiziario·
    • compensazione delle spese processuali·
    • funzioni delegate di polizia giudiziaria·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • indennità di funzioni di pubblico ministero·
    • legittimità costituzionale·
    • principi costituzionali di uguaglianza e proporzionalità delle retribuzioni·
    • principio di omnicomprensività della retribuzione·
    • retribuzione delle mansioni superiori

  • 5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-03-10, n. 201003669
    Provvedimento:
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    • art. 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989·
    • art. 72 del regio decreto n. 12 del 1941·
    • compensazione delle spese processuali·
    • differenza tra funzionari onorari e pubblici dipendenti·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • indennità per funzioni di pubblico ministero·
    • interpretazione normativa·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di legalità·
    • ufficiali di polizia giudiziaria
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