Articolo 166 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 166-bis
(( (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado).))((1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.))
Entrata in vigore il 19 febbraio 2018
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