Articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 1.1.E' approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al presente decreto.
2.Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
2.Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-29, n. 202308578Provvedimento:Leggi di più...- art. 2 e 7 legge 241/90·
- art. 9 DPR 737/81·
- azione di ottemperanza·
- compensazione delle spese·
- danno ingiusto·
- illegittimità dell'azione amministrativa·
- inammissibilità dei motivi aggiunti·
- onere della prova·
- procedimento disciplinare·
- revoca della sospensione cautelare·
- risarcimento danni·
- sospensione cautelare dal servizio·
- sospensione obbligatoria e facoltativa·
- tutela del dipendente pubblico