Articolo 4 del codice del turismo

Art. 4. Disposizioni finanziarie1.Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 6 giugno 2011
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