Articolo 6 bis del codice dell'amministrazione digitale
Art. 6-bis.(Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti)1.Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2.L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ((Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.)) I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis.L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
4.Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento.
5.Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali ((nonche' le pubbliche amministrazioni)) comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ((Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.)) I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis.L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
4.Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento.
5.Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali ((nonche' le pubbliche amministrazioni)) comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2024-11-04, n. 202405867Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 90 d.lgs. 36/2023·
- comunicazione individuale·
- domicilio digitale·
- esclusione da gara·
- inefficacia contratto appalto·
- lex specialis·
- soccorso istruttorio·
- spese legali
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2023-09-18, n. 202308417Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento di sentenza·
- art. 16 d.l. 179/2012·
- art. 44 c.p.a.·
- art. 96 c.p.c.·
- compensazione delle spese·
- Consiglio di Stato·
- diniego di accesso agli atti·
- legittimazione attiva·
- lite temeraria·
- notifica telematica·
- PEC delle pubbliche amministrazioni·
- Reginde·
- rinvio al giudice di primo grado·
- tutela dei dati personali
5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-03-16, n. 202300242Provvedimento:Leggi di più...- annullamento cartella di pagamento·
- annullamento parziale del ricorso·
- annullamento per difetto di istruttoria·
- compensazione degli aiuti PAC·
- decadenza del diritto di riscossione·
- giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea·
- interruzione della prescrizione·
- legittimità del prelievo supplementare latte·
- nullità della notifica·
- prelievo latte sulle consegne·
- prescrizione decennale dei crediti·
- prescrizione dei crediti·
- presunzione di legittimità dell'azione amministrativa·
- regime delle quote-latte·
- ricorso amministrativo·
- riscossione coattiva·
- sospensione dell'atto impugnato