Articolo 23 bis del codice dell'amministrazione digitale

Art. 23-bis. (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).1.I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle ((Linee guida)).
2.Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti ((Linee guida)), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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