Articolo 51 del Codice del processo amministrativo

Art. 51


Intervento per ordine del giudice

1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

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