Articolo 51 del Codice del processo amministrativo
Art. 51
Intervento per ordine del giudice
1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.
Intervento per ordine del giudice
1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.
4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-29, n. 202400470Provvedimento:Leggi di più...- art. 46 L.R. n. 4/2010·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese di lite·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- ordinanza cautelare·
- servizio di trasporto assistito domiciliare·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- violazione e falsa applicazione di norme
5. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300306Provvedimento:Leggi di più...- art. 133 c.p.a.·
- art. 87 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- concessioni di pubblici servizi·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- inadempimento contrattuale·
- interesse ad agire·
- legittimazione passiva·
- ricorso avverso il silenzio·
- successione nel diritto controverso