Articolo 97 del Codice del processo amministrativo
Art. 97
Intervento nel giudizio di impugnazione
1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
Intervento nel giudizio di impugnazione
1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.