Articolo 13 del Codice del processo amministrativo
Art. 13
Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
((4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.))((4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.))
Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
((4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.))((4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.))
3. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-04-03, n. 202400474Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione art. 1082 c.o.m.·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 1911 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 4 D.Lgs. n. 165/97·
- benefici economici·
- competenza territoriale·
- graduati Marina Militare·
- interpretazione normativa·
- oneri di prova·
- promozione militare·
- scatti stipendiali·
- spese di lite·
- TFS
4. TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-14, n. 202400511Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso·
- art. 117 Cost.·
- art. 36 Costituzione·
- art. 3 c.p.a.·
- art. 43 legge 121/1981·
- competenza territoriale·
- concertazione sindacale·
- diritti sindacali dei militari·
- disapplicazione normativa·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- indennità pensionabile·
- legittimazione attiva·
- onere della prova·
- principio di non contraddittorietà e omogeneità·
- principio di ragionevolezza·
- questione di legittimità costituzionale·
- retribuzione lavoro straordinario·
- riparametrazione della retribuzione
5. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-02-02, n. 202300296Provvedimento:Leggi di più...- art. 75 D.P.R. 335/1982·
- compen·
- concorsi pubblici·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- promozione per meriti straordinari·
- rapporti esauriti·
- retrodatazione giuridica·
- riallineamento della decorrenza giuridica·
- sentenza Corte Costituzionale n. 224/2020·
- violazione art. 2 l. n. 241/90