Articolo 98 del Codice del processo amministrativo

Art. 98


Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un ((pregiudizio))grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57.
Entrata in vigore il 23 novembre 2011
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