Articolo 102 del Codice del processo amministrativo
Art. 102
Legittimazione a proporre l'appello
1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.
Legittimazione a proporre l'appello
1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.