Articolo 48 del Codice del processo amministrativo
Art. 48
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
3. TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-03-06, n. 202400280Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 10 d.P.R. 1199/1971·
- art. 11 d.P.R. 483/1997·
- art. 27 d.P.R. 483/1997·
- art. 48 cod. proc. amm.·
- art. 51 c.p.c.·
- art. 9 d.P.R. 483/1997·
- compensazione spese processuali·
- concorso pubblico·
- criteri di valutazione titoli e prove concorsuali·
- discrezionalità amministrativa·
- dovere di motivazione·
- eccezione di inammissibilità e nullità·
- graduatoria concorsuale·
- parità di trattamento e art. 45 d.lgs. 368/1999·
- scorrimento graduatoria·
- trasposizione ricorso straordinario·
- tutela della privacy·
- valutazione titoli specializzazione medica·
- violazione art. 37 d.lgs. 165/2001·
- violazione principi generali di ricusazione e astensione
4. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-07-12, n. 202300266Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- concessioni demaniali marittime·
- criteri di valutazione delle offerte·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del TAR·
- inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica·
- motivazione delle decisioni amministrative·
- par condicio competitori·
- principio di immodificabilità soggettiva delle concessioni·
- procedura di gara·
- rilascio concessioni demaniali·
- sospensione dell'esecutività degli atti amministrativi·
- spese processuali·
- termini processuali·
- valutazione delle offerte tecniche·
- violazione art. 111 Cost.·
- violazione art. 24 Cost.·
- violazione principi di buona amministrazione