Articolo 3 del Codice del processo amministrativo

Art. 3


Registrazioni in forma automatizzata

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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