Articolo 43 del Codice del processo amministrativo

Art. 43


Motivi aggiunti

1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte, ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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