Articolo 76 del codice del processo tributario
Art. 76. Controversie in sede di rinvio1.Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente. ((49))2.Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.
3.Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) competente.
4.Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5.Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.
---------------AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
3.Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) competente.
4.Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5.Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.
---------------AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".