Articolo 18 del codice del processo tributario

Art. 18. Il ricorso1.Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2.Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a)della commissione tributaria cui e' diretto;
b)del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c)dell'ufficio ((...)) nei cui confronti il ricorso e' proposto;
d)dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e)dei motivi.
((3.Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
a)della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b)dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c)dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.))4.Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma precedente .
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
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