Articolo 62 del codice del processo tributario

Art. 62. Norme applicabili1.Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puo' essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1a 5 dell'art. 360, comma 1, del codice di procedura civile.
2.Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
Nota all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile:
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello: ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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