Articolo 62 del codice del processo tributario
Art. 62. Norme applicabili1.Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puo' essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, ((primo comma)), del codice di procedura civile.
2.Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
((2-bis.Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.))
2.Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
((2-bis.Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.))