Articolo 46 del codice del processo tributario
Art. 46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere 1.Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2.La cessazione della materia del contendere e' dichiarata ((...)), con decreto del presidente o con sentenza della commissione.
Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
((3.Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.))--------------AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge".
2.La cessazione della materia del contendere e' dichiarata ((...)), con decreto del presidente o con sentenza della commissione.
Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
((3.Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.))--------------AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge".