Articolo 54 del codice del processo tributario

Art. 54. Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale1.Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2.Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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