Articolo 512 bis del Codice Penale

Art. 512-bis.

(( (Trasferimento fraudolento di valori).))((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a sei anni.))
Entrata in vigore il 22 marzo 2018
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