Articolo 319 bis del Codice Penale

Art. 319-bis.

(Circostanze aggravanti).

La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene ((nonche' il pagamento o il rimborso di tributi))
Entrata in vigore il 15 luglio 2010

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