Articolo 234 del Codice Penale
Art. 234.
(Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche)
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
Il divieto e' sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
Nel caso di trasgressione, puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
(Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche)
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
Il divieto e' sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
Nel caso di trasgressione, puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.