Articolo 191 del Codice Penale

Art. 191.

(Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro)

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';

2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purche' il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4° le spese del procedimento;

5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, e' depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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