Articolo 77 del Codice Penale

Art. 77.

(Determinazione delle pene accessorie)

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali e' pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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