Articolo 446 del Codice Penale
Art. 446.
(Confisca obbligatoria).
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria.
((123)) ------------AGGIORNAMENTO (123)
La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, ha disposto (con l'art. 110, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Tale abrogazione non e' stata riproposta nel testo dell'art. 136, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
(Confisca obbligatoria).
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria.
((123)) ------------AGGIORNAMENTO (123)
La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, ha disposto (con l'art. 110, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Tale abrogazione non e' stata riproposta nel testo dell'art. 136, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.