Articolo 661 del Codice Penale
Art. 661.
(Abuso della credulita' popolare)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.
(Abuso della credulita' popolare)
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.
Sentenze • 4
3. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-10-28, n. 201300530Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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