Articolo 661 del Codice Penale

Art. 661.

(Abuso della credulita' popolare)

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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