Articolo 463 del Codice Penale

Art. 463.

(Casi di non punibilita')

Non e' punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorita' ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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