Articolo 310 del Codice Penale
Art. 310.
(Tempo di guerra)
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra e' compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
(Tempo di guerra)
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra e' compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.