Articolo 599 del Codice Penale

Art. 599.

(Ritorsione e provocazione)

Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice puo' dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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