Articolo 407 del Codice Penale
Art. 407.
(Violazione di sepolcro)
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(Violazione di sepolcro)
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Sentenze • 4
2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-03-19, n. 201800321Provvedimento:Leggi di più...- art. 2043 c.c.·
- art. 2051 c.c.·
- art. 2059 c.c.·
- danno non patrimoniale·
- danno patrimoniale·
- ingiustizia del danno·
- omissione di vigilanza·
- responsabilità civile·
- responsabilità del custode·
- risarcimento del danno·
- tutela dei resti mortali·
- usucapione