Articolo 407 del Codice Penale
Art. 407.
(Violazione di sepolcro)
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(Violazione di sepolcro)
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.