Articolo 641 del Codice Penale
Art. 641.
(Insolvenza fraudolenta)
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
(Insolvenza fraudolenta)
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.