Articolo 641 del Codice Penale

Art. 641.

(Insolvenza fraudolenta)

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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